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REGOLAMENTO DI SEZIONE
Approvato
dal Comitato Regionale
Approvato
nell’assemblea straordinaria del 19 giugno 1998
Sommario
REGOLAMENTO
DI SEZIONE 1
Approvato
dal Comitato Regionale nell’assemblea straordinaria del 19 giugno 1998 -1
| DISPOSIZIONI
GENERALI 4 |
| art.
1 |
COSTITUZIONE
E SCOPI 4 |
| art.
2 |
COMPETENZE 4 |
| art.
3 |
PATRIMONIO 4 |
| art.
4 |
AMMISSIONE E QUOTA 5 |
| art.
5 |
DIRITTI
DEI SOCI 5 |
| art.
6 |
RECESSO
ED ESCLUSIONE 6 |
|
ORDINAMENTO
6 |
|
TITOLI -
ORGANI DELLA SEZIONE
6 |
|
CAPO I -
ASSEMBLEA DEI SOCI
6 |
| art.
7 |
ORGANI 6 |
|
art. 8 |
COMPOSIZIONE 6 |
|
art. 9 |
ASSEMBLEA ORDINARIA 6 |
|
art. 10 |
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
6 |
|
art. 11 |
FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE 7 |
|
art. 12 |
COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
7 |
|
CAPO II -
CONSIGLIO DIRETTIVO
8
|
| art. 13
|
COMPOSIZIONE 8 |
| art. 14 |
ELEZIONI 8 |
| art. 16 |
POTERI 9 |
| art. 17 |
VALIDITA’ DELLE ADUNANZE 9 |
|
art. 18 |
ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI 9 |
| CAPO III
- LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
9
|
| art. 19
|
LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
9
|
| art. 20
|
LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO
10
|
|
art. 21
|
LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
10
|
| CAPO IV -
COLLEGIO SINDACALE
10 |
| art. 22 |
ELEZIONI 10
|
| art. 23
|
POTERI 11
|
|
art. 24
|
VACANZA DEI SINDACI
11
|
| art. 25 |
GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
11 |
| CAPO V -
VOTAZIONE E DELIBERE
11
|
| art. 26
|
VOTAZIONI E DELIBERE 11
|
| art. 27
|
VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA 11
|
|
art. 28
|
CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
12
|
|
art. 29
|
SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
12 |
| art. 30
|
PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
12
|
|
art. 31
|
ORGANI DELL’ASSEMBLEA
13
|
|
art. 32
|
VERBALI DI ASSEMBLEA 13
|
| art. 33
|
OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
13 |
| |
RAPPRESENTANZA 13 |
|
TITOLO II
|
| |
RAPPRESENTANZA E FIRMA
13
|
| art. 34 |
PRESIDENTE
13 |
| art. 35 |
SEGRETARIO E CASSIERE
14 |
| DISPOSIZIONI
FINALI 14 |
| art. 36 |
EFFICACIA OBBLIGATORIA
14 |
| art. 37 |
SANZIONI DISCIPLINARI 14 |
| art. 38 |
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
14 |
DISPOSIZIONI
GENERALI
art. 1
COSTITUZIONE E SCOPI
La Sezione A.R.I. di Faenza
fu costituita in data 9 settembre 1961 con approvazione dell’atto da parte del
Consiglio dell’Associazione Radiotecnica Italiana in Torino; in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con D.P.R. 24
novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal *Regolamento di Attuazione dello Statuto* e dal *Regolamento del Comitato Regionale Emilia Romagna*,
ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior
sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui
all’Art.3 dello Statuto Sociale.
Ciò premesso, oggi 19 giugno 1998, l’Assemblea
Straordinaria dei Soci della Sezione ha approvato il presente nuovo
regolamento.
art. 2
COMPETENZE
Ai fini dei contatti con le
Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita
nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i
Comuni
dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.
art. 3
PATRIMONIO
Il patrimonio della
sezione è costituito :
-
Dalla biblioteca
-
Da donazioni, lasciti
e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci
o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche
-
Da materiale,
apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie.
-
Da beni mobili, arredi
e cancelleria e da beni immobili.
-
Da tutto ciò che non
previsto espressamente ai punti 3), 4), 5) e risulta dal Libro
Inventario.
Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere
destinate
dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione o all’accrescimento di un
fondo di riserva.
S O C I
art. 4
AMMISSIONE E QUOTA
Per ottenere l’ammissione
a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’art. 9 dello Statuto A .R. I..
La domanda deve essere
accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota
sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni
anno dal Consiglio
Direttivo Nazionale.
Il versamento della quota
sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno precedente.
A partire da tale data e
fino alla data dell’avvenuto pagamento, al Socio non in
regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto
dal Regolamento di
attuazione dello Statuto.
I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa
stabilita per i Soci
Effettivi.
I Soci Onorari NON sono esentati dal pagamento della quota associativa.
art. 5
DIRITTI DEI SOCI
I Soci della Sezione A.R.I.,
in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto :
1) A prendere parte alle
votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi)
2) Ricevere le eventuali
pubblicazioni della Sezione ;
3) Servirsi della
biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio
Direttivo di Sezione.
4) Usufruire del servizio
QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’A.R.I.
5) Utilizzare il
materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di
proprietà
della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo di Sezione.
6) di proporre reclamo,
attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un
nuovo Socio o contro la permanenza nell’Associazione di una persona che
ritenga priva dei
requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dallo
A.R.I.
7) di essere tutelato nei
propri diritti ai sensi della legge 675/96 e di esprimere il proprio consenso
al trattamento
dei dati personali che lo riguardano alla Sezione A.R.I.
Faenza, per le finalità previste,
ai sensi della citata legge.
art. 6
RECESSO ED ESCLUSIONE
Il recesso e l’esclusione
del Socio avvengono ai sensi dell’art. 12 lettera a) e b) dello Statuto
A.R.I. e comportano automaticamente
il recesso e l’esclusione anche dalla
Sezione A.R.I. di appartenenza;
vedi iscrizione
ORDINAMENTO
TITOLI -
ORGANI DELLA SEZIONE
art. 7
ORGANI
Sono organi della Sezione
:
l’Assemblea della
Sezione, il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale.
CAPO I -
ASSEMBLEA DEI SOCI
art. 8
COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono
Ordinarie e Straordinarie.
Sono composte da tutti i
Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento
della quota
associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al
precedente Art. 5.
art. 9
ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria è
convocata una volta all’anno e normalmente entro il 28 Febbraio.
art. 10
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria
è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da
almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti
alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative in
pieno godimento di tutti i diritti di cui all’art. 5.
In tal caso il Consiglio
Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non
oltre un mese dalla richiesta.
art. 11
FORMALITA’ PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo
stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea
Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno.
Provvede altresì a rendere
note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da
inviarsi per mezzo posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 giorni prima della
data
dell’Assemblea stessa.
art. 12
COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea Ordinaria
dei Soci devono essere sottoposti :
la relazione del
Consiglio Direttivo sull’andamento economico e sul funzionamento della
Sezione;
il rendiconto di cassa
consultivo dell’esercizio finanziario decorso ed il rendi conto preventivo
dell’esercizio finanziario dell’anno corrente. Agli effetti contabili l’esercizio
finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre.
Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione
patrimoniale della Sezione ;
la relazione del
Collegio Sindacale sull’andamento della gestione contabile ;
gli argomenti
eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio
Sindacale ;
L’Assemblea nomina tra i
Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà
il Presidente in seno al
Comitato Regionale
CAPO II -
CONSIGLIO DIRETTIVO
art. 13
COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è
composto da sette membri effettivi eletti per Referendum segreto,
personale e
diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota
sociale ed
aventi il godimento di tutti i diritti sociali :
Il Consiglio Direttivo a
sua volta elegge fra i suoi componenti :
il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario
un Cassiere che può
anche non fare parte del Consiglio Direttivo.
I componenti del Consiglio
Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
art. 14
ELEZIONI
Per l’elezione del
Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede
ad inviare a mezzo di
lettera semplice, a ciascun Socio :
l’elenco dei Soci che
godono dei diritti sociali ;
la scheda di votazione
vidimata ;
c) una busta compilata
con indirizzo sezione, affrancata per la restituzione, tramite posta, della
scheda
Le candidature dovranno
essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto
dagli interessati entro il
termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.
L’Assemblea Straordinaria
prevede le modalità operative per le elezioni.
art. 15
CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo deve
riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l’ora della
convocazione, nonché l’Ordine del Giorno della riunione, devono essere
rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto o mediante avviso
affisso in
bacheca.
Lo stesso avviso, con le
stesse modalità, deve essere reso noto al Collegio Sindacale che ha
facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
In casi di urgenza, il
Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i
consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore.
Tutti i soci possono
assistere alle riunioni del consiglio Direttivo senza aver diritto al voto.

art. 16
POTERI
Al Consiglio Direttivo
spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non sia di
esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci.
In
particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull’ammissione degli aspiranti
Soci A.R.I., la cui
domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15
giorni per
permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni.

art. 17
VALIDITA’ DELLE ADUNANZE
Per la validità delle
adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro
membri ; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal
Presidente o, in sua
assenza, dal Vice presidente, con l’assistenza del Segretario.
Eccezionalmente, a causa di
gravi motivi, l’adunanza potrà essere presieduta dal consigliere piùanziano per età.
Le delibere saranno valide
se prese a maggioranza dei voti (50%+1) ; in caso di parità prevarrà
il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
art. 18
ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza
ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio
Direttivo
procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò
fino a un massimo
di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il
rinnovo di tutto il
Consiglio Direttivo.

CAPO III -
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI
art. 19
LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del
Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro o tabulato
delle adunanze e delle deliberazioni.
Ogni deliberazione del
Consiglio Direttivo, con l’indicazione della data in cui è stata presa e dei
voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro o tabulato a
fogli progressivamente numerati vistati e siglati
dal Collegio Sindacale. Ogni verbale sarà firmato dal presidente e dal
Segretario.
Identiche formalità si
devono esperire nel libro o tabulato delle adunanze e delle delibere
dell’Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea deve
essere affissa nella
bacheca della Sezione e, ove manchi la sede, portare a conoscenza dei Soci
tramite circolare.

art. 20
LIBRO GIORNALE - LIBRO INVENTARIO
La Sezione deve tenere,
oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19 :
libro giornale o
tabulato, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di
uscita di denaro, con indicazione
singola di ogni operazione contabile. A
giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei
documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con
l’autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
libro o tabulato dell’inventario,
riportanti tutti i beni mobili o immobili di proprietà della Sezione.
Come i libri sociali, di
cui all’Art. 19, il libro giornale o tabulato ed il libro o tabulato dell’inventario
devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal
Collegio
Sindacale.

art. 21
LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione può dotarsi di
altri libri sociali quando lo ritenga opportuno per lo svolgimento della propria
attività, con le modalità comuni ai libri obbligatori, come già visto
secondo gli art. 19 e 20.

CAPO IV -
COLLEGIO SINDACALE
art. 22
ELEZIONI
Il Collegio Sindacale è
composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti per referendumfra i Soci Effettivi in regola
con il pagamento delle quote sociali ed aventi
pieno godimento dei
diritti sociali.
I Sindaci durano in carica
tre anni e possono essere rieletti.
Le elezioni del “Consiglio
Sindacale” avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio
Direttivo.
E’ compito degli stessi
curare le elezioni due mesi prima della data di scadenza del mandato.

art. 23
POTERI
Il Collegio Sindacale
esercita il controllo generale sull’amministrazione della Sezione e sulla
gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum.
In particolare controlla l’organizzazione
del referendum e lo scrutinio dei voti per i quali può
farsi assistere da uno o più soci.
art. 24
VACANZA DEI SINDACI
In caso di vacanza di un
Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato
immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al
momento dell’elezione dei membri del Collegio Sindacale.Nel caso che due o più
Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, è nominato il Socio Effettivo più
anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto
alla sostituzione, i Sindaci indicono un’Assemblea Straordinaria
nella quale si procede all’elezione del
Sindaco mancante.
Il Sindaco così nominato
od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.
In caso di vacanza di due
Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni.
I nuovi eletti restano anch’essi
in carica fino allo scadere del triennio.
art. 25
GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali
sono gratuite.
Esse danno diritto al solo
rimborso spese incontrate per l’esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente
autorizzati dal Consiglio Direttivo.
L’importo massimo
rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimento dell’incarico
stesso
CAPO V -
VOTAZIONE E DELIBERE
art. 26
VOTAZIONI E DELIBERE
Le votazioni avvengono in
Assemblea o per Referendum.
art. 27
VOTAZIONI PER REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Le votazioni per il
Referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell’Assemblea dei Soci ; in
questo ultimo
caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di
indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare.
Il Consiglio Direttivo all’uopo
trasmette a tutti i soci, avente il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con
il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il
controllo dei Sindaci.
Le votazioni per il
Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci
Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell’espressione
del voto, e subito prima dell’inizio delle operazioni di spoglio, ed
aventi il pieno godimento dei diritti di cui all’art. 15 per :
la nomina dei sette
membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del
Collegio Sindacale ;
lo scioglimento della
Sezione ;
per la revisione e
modifica del presente Regolamento ;
per l’adozione di
qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.
b) tutte le altre delibere
non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall’Assemblea dei Soci.
art. 28
CHIUSURA DELLE VOTAZIONI
Qualora le votazioni per
Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima
che siano trascorsi venticinque giorni dalla
data del timbro
postale di spedizione dell’ultima scheda.
Entro il termine fissato
per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la
scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente e personalmente
alla consegna
nell’apposita urna nei giorni ed orari appositamente indicati dalla Sezione.
art. 29
SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la
regolarità del referendum, i Sindaci Stabiliscono le modalità di compilazione
della scheda, ne predispongono l’invio a soci, controllano le operazioni di
scrutinio assistiti da
uno o più Soci Effettivi.Di ogni
Referendum deve
essere redatto verbale, firmato dai Sindaci.
art. 30
PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione l’Assemblea
dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando
sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della
Sezione intervenuti all’Assemblea di persona
La stessa percentuale,
cinquanta per cento più uno (50%+1), è richiesta per la validità delle
deliberazioni
Qualora tale percentuale
non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata
non prima del giorno successivo. In questo caso, per la validità delle
deliberazioni, è richiesta la
maggioranza dei presenti e votanti.
Ogni Socio
potrà essere portatore, in Assemblea di una sola delega.
art. 31
ORGANI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria designa il Presidente ed il Segretario di assemblea.
art. 32
VERBALI DI ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve
essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall’art. 19
del presente Regolamento.
Ogni verbale deve essere
firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
art. 33
OBBLIGHI DEL PRESIDENTE
Il nuovo presidente della
Sezione, entro il termine massimo di quindici giorni dal risultato delle
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla
Sede Centrale del
Comitato Regionale, e provvede a disporre per tutti gli adempimenti conseguenti
e di rito.
RAPPRESENTANZA
TITOLO II -
RAPPRESENTANZA E FIRMA
art. 34
PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta
la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali di
ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario ; mantiene i contatti
con gli Enti Locali,
ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Comunicazioni.
Presiede le riunioni del
Consiglio Direttivo.
In caso di assenza del Presidente è il Vice presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti.
Il presidente rappresenta
la sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante
nominato dall’Assemblea, come da Art.12 ultimo comma del presente Regolamento.
art. 35
SEGRETARIO E CASSIERE
Il Segretario è il
responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di
corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.
Provvede sulla base delle
delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all’Assemblea dei
Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario nel
Consiglio Direttivo.
Il Cassiere è responsabile
della contabilità della Sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e
sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da
quella del Presidente
sul conto corrente bancario o postale.
DISPOSIZIONI
FINALI
art. 36
EFFICACIA OBBLIGATORIA
Il presente Regolamento è
obbligatorio per tutti gli iscritti : dalla data di iscrizione per i nuovi
iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non
espressamente previsto si
fa riferimento allo Statuto A. R. I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al
Regolamento del
Comitato Regionale Emilia Romagna.
Del presente regolamento
dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.
art. 37
SANZIONI DISCIPLINARI
Coloro che si ritengono
imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’A. R. I. sono deferiti
con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver
sentito gli interessati,
ed aver accertato, la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’esclusione
del Socio
dall’A. R. I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale.
L’eventuale esclusione
del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all’Art.5.
art. 38
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento
della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva
(crediti debiti ecc.) sono evoluti, dopo la loro liquidazione, al Comitato
Regionale per il
Consiglio Direttivo Nazionale (art. 60 Statuto Sociale).
In ogni caso non si potrà
mai procedere alla divisione dell’attivo fra i Soci.

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